La presente sezione informativa “Trasparenza” è pubblicata in osservanza delle delibere ANAC nn. 141 del 21 febbraio 2018, 141 del 27 febbraio 2019 e s.m.i., le quali forniscono indicazioni in merito all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza).

PREMESSA

Il c.d. Decreto Trasparenza, emanato al fine di riordinare la disciplina concernente il diritto di accesso civico nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prevede, nelle parti compatibili, propria estendibilità applicativa “…alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici” (art 2 bis comma 3 D. Lgs. n. 33/2013).

Ciò premesso, vengono pertanto di seguito resi disponibili:

Carta dei Servizi

  • La Carta dei Servizi delle RSA e Casa di Cura è scaricabile nella sezione delle rispettive strutture sanitarie

Codice Etico

Criteri di Formazione Lista di Attesa

Il processo di inserimento di un familiare all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale è regolamentato da procedure vigenti a livello regionale.
In alcune Regioni esiste la possibilità di scegliere personalmente la struttura, ed in questo caso il procedimento prevede un colloquio informativo con il personale dell’ufficio prenotazioni per formalizzare la domanda di ingresso (corredata della documentazione necessaria).

Nel caso in cui la richiesta di ingresso sia accolta, sarà inserita nella lista d’attesa, tenendo conto di variabili quali: urgenza del ricovero (dimissioni ospedaliere/richieste dei Servizi Sociali), ordine cronologico della domanda, ingresso in convenzione o privato, compatibilità del posto libero con i bisogni di presa in carico della persona da inserire. Da ciò si deduce che trattasi di elenchi dinamici, nel senso che necessariamente devono essere periodicamente rivisti ed aggiornati.

Sezione Assolvimento degli Obblighi (Delibere Anac n. 213/2020 e n. 203/2023)

Linee guida in materia di anticorruzione

Il Gruppo intende promuovere e consolidare al proprio interno una cultura di trasparenza, integrità e controllo nell’esercizio delle attività aziendali. A tal fine, rispondendo anche ai requisiti del D.Lgs. 231/01 e traendo spunto dalle Linee Guida in Materia di Anticorruzione, ha adottato una serie regole di comportamento, di policy e procedure, con l’obiettivo di fornire un quadro sistematico di riferimento a cui il personale e i collaboratori del Gruppo devono attenersi nell’esercizio delle loro attività.
Sono inoltre stati definiti presidi di prevenzione e di controllo in relazione alla gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli Enti Privati, al fine di prevenire, la commissione delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

Accesso civico

Il Gruppo ORPEA, secondo quanto statuito ex artt. 2 bis comma 3 e 5 e ss. D. Lgs. n. 33/2013, riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni, secondo gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.

Pertanto, le Strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione (esclusivamente) ai dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria. Il Gruppo Orpea si riserva tuttavia di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Gruppo Orpea per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso civico semplice – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico semplice (art. 5 comma 1 D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora la stessa sia stata omessa.
La richiesta di accesso civico semplice dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata tramite email da inviare all’indirizzo segreteriagenerale@orpea.it, oppure per posta all’indirizzo ORPEA ITALIA S.p.A., via Carlo Angela 1, 10077 San Maurizio Canavese (TO).

Il potere sostitutivo, in caso di inerzia, è attribuito al Direttore della Struttura del Gruppo Orpea interessata (gli indirizzi mail e di sede sono reperibili nella apposita sezione), autorizzato dalla Società.

Accesso civico generalizzato – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che il Gruppo Orpea è obbligato a pubblicare ex lege, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge. Restano pertanto esclusi i dati e i documenti per i quali sussistono le limitazioni indicate dall’art. 5 bis D. Lgs. n. 33/2013.
La richiesta di accesso civico generalizzato dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata tramite email da inviare all’indirizzo segreteriagenerale@orpea.it, oppure per posta all’indirizzo ORPEA ITALIA S.p.A., via Carlo Angela 1, 10077 San Maurizio Canavese (TO).

Il potere sostitutivo, in caso di inerzia, è attribuito al Direttore della Struttura del Gruppo Orpea interessata (gli indirizzi mail e di sede sono reperibili nella apposita sezione), autorizzato dalla Società.

Sezione Bilancio (art. 29 D. Lgs. n. 33/2013)

Costi Contabilizzati (art. 32 D. Lgs. n. 33/2013)

Class action

In questa sezione non sono presenti dati da pubblicare

Whistleblowing

Contenuto in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2024